Titolo I Princìpi fondamentali
Art. 1 – Denominazione
È un’associazione culturale denominata “ConoscereLinux”.
Art. 2 – Natura e scopo
L’associazione fonda la sua attività sui principi costituzionali della democrazia e sulla partecipazione sociale. Lo scopo dell’associazione è quello di promuovere il sistema operativo Linux e più in generale l’Open Source in tutte le sue forme, sia in ambito privato amatoriale che a livello professionale. Attraverso l’esercizio delle proprie attività, cercherà di creare una rete di competenze e di divenire punto di riferimento per la provincia di Modena. L’associazione non ammette discriminazioni in base a sesso, etnia, lingua, nazionalità, e appartenenza politica. L’associazione non ha fini di lucro e destina i proventi da eventuali attività accessorie di carattere commerciale connesse con le sue attività istituzionali, alla promozione delle sue finalità. L’associazione destina eventuali avanzi di esercizio alla realizzazione delle sue finalità, con espresso divieto di redistribuzione delle quote sociali o di avanzi di esercizio tra i soci, anche in forma indiretta. L’associazione, per raggiungere i propri scopi, si propone attività quali:
- organizzazione di incontri pubblici e corsi
- fornire supporto nelle tecnologie Open Source alle aziende ad ai privati
- distribuzione di software libero e documentazione (compatibilmente con le leggi sul diritto d’autore presenti nel nostro paese)
- sviluppo di software libero e produzione o traduzione di documenti relativi ad esso
- ogni altra attività che sarà ritenuta opportuna
L’attività dell’associazione si rivolge principalmente alla provincia di Modena, ma non si esclude la possibilità di operare anche nel resto d’Italia o all’estero. Conoscere Linux è un’associazione indipendente, totalmente autonoma da ogni altro ente, associazione, società, partito o altro. Il Consiglio ha facoltà di organizzare anche in collaborazione con altri enti, società e associazioni, manifestazioni culturali non rientranti nella normale attività dell’Associazione, purché tali manifestazioni non siano in contrasto con l’oggetto sociale, con il presente Statuto Sociale e con l’Atto Costitutivo.
Art. 3 – Durata
La durata dell’associazione è illimitata. Essa si intende tacitamente prorogata di anno in anno. Lo scioglimento dell’associazione e la nomina dei liquidatori devono essere deliberati dall’assemblea dei soci a maggioranza assoluta degli iscritti (due terzi). La devoluzione del patrimonio sociale, una volta estinti tutti i debiti, sarà effettuata a favore di altre associazioni senza scopo di lucro, che perseguono finalità analoghe all’associazione stessa, salvo diversa destinazione disposta dalla legge.
Titolo II Soci
Art. 4 – Ammissibilità a socio
Possono essere ammessi a socio sia le persone fisiche che le persone giuridiche che ne facciano espressa richiesta e in regola con le norme del presente statuto.
Art. 5 – Limitazioni, esclusioni e recesso dei soci
Non possono far parte dell’associazione tutti coloro che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità determinati dal consiglio e tutti coloro che si siano macchiati di atti che ledano l’immagine dell’associazione stessa. Per gli stessi motivi, a giudizio insindacabile ed inappellabile del consiglio, un socio potrà essere escluso. Il socio potrà recedere dall’associazione dandone comunicazione scritta o tramite posta elettronica al consiglio o ad un socio fondatore entro la scadenza del termine fissato per il pagamento della quota annuale. I versamenti a qualunque titolo effettuati dall’associato che recede, per qualunque motivo, non saranno rimborsabili.
Art. 6 – Formalità per l’ammissione a socio
Per l’ammissione a socio, l’aspirante deve possedere i requisiti di cui al punto precedente. Per ottenere la qualifica di socio ogni aspirante deve presentare domanda firmata e versare la quota sociale annua. La presentazione della domanda prevede l’accettazione del presente statuto e del regolamento interno.
Art. 7 – Diritti dei soci
I soci hanno diritto a:
- partecipare a tutte le attività dell’associazione
- essere informati sulle decisioni del consiglio
- far pervenire opinioni e suggerimenti al consiglio
- partecipare all’assemblea dei soci
Art. 8 – Doveri dei soci
Ogni socio ha il dovere di:
- osservare lo statuto e i regolamenti dell’associazione
- pagare la quota sociale annua
- tenere nei confronti degli altri soci un comportamento improntato al massimo rispetto della dignità e della personalità di ciascuno
Titolo III Organi statutari
Art. 10 – Organi dell’associazione
Gli organi statutari ai quali sono demandati, secondo le relative competenze, l’esercizio delle funzioni sociali, risultano essere:
- assemblea dei soci
- il consiglio
- il presidente
- la tesoreria
Titolo IV Assemblea dei soci
Art. 11 – Composizione dell’assemblea
L’assemblea dei soci, ordinaria e straordinaria, ha l’obiettivo di informare i soci delle decisioni prese dal consiglio. L’assemblea dei soci può far pervenire opinioni e suggerimenti al consiglio.
Art. 12 – Convocazione dell’assemblea
L’assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità dei soci, e le sue delibere obbligano anche i soci non intervenuti o dissenzienti. L’assemblea è convocata almeno una volta l’anno dal consiglio.
Art. 13 – Validità dell’assemblea
L’assemblea è da tenersi validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno i due terzi dei soci iscritti, mentre si ritiene regolarmente costituita in seconda seduta indipendentemente dal numero di soci intervenuti. La seconda seduta si deve tenere rigorosamente almeno 24 ore dopo la prima. La convocazione dell’assemblea dovrà avvenire tramite email inviata alla lista dei soci iscritti almeno cinque giorni prima della data di convocazione, e dovrà essere pubblicata nella home page del sito dell’associazione con le stesse tempistiche.
Art. 14 – Intervento in assemblea
Tutti i soci hanno diritto di parola in assemblea secondo il regolamento approvato all’inizio dell’assemblea stessa all’inizio della sua seduta. Ogni socio può delegare un altro socio a rappresentarlo in assemblea. Le deleghe, conferite per iscritto e firmate dal socio delegante, non possono in ogni caso eccedere il numero di 5 (cinque) per socio.
Art. 15 – Poteri e maggioranze assembleari
L’assemblea ordinaria ha poteri programmatici e di indirizzo della vita associativa, essa delibera a maggioranza semplice (50% del numero degli associati più un voto):
- sull’elezione dei consiglieri
L’assemblea straordinaria delibera:
- sulla scadenza forzata prima dei termini naturali del consiglio
- sull’estinzione anticipata dell’associazione
- sulla esclusione per radiazione di un socio
L’assemblea ordinaria o straordinaria, delibera a maggioranza dei due terzi dei presenti eventuali proposte di variazione del presente statuto.
Art. 16 – Verbalizzazione
L’assemblea all’inizio di ogni sessione elegge un segretario tra i soci presenti. Il segretario deve provvedere a redigere il verbale delle deliberazioni dell’assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell’associazione e dal segretario di turno.
Art. 17 – Assemblee telematiche
Per decidere su argomenti per i quali basta la maggioranza semplice (50% del numero degli associati più un voto), a discrezione del presidente dell’associazione, è possibile indire una votazione chiamata assemblea telematica, da svolgersi utilizzando canali adeguati (e-mail, chat, forum, ecc…) via internet o reti dedicate, a patto che vi sia il sistema (password, chiave pubblica, ecc…) di identificare univocamente ogni partecipante. L’assemblea telematica è da equipararsi in tutto e per tutto ad un’assemblea ordinaria ed avrà gli stessi criteri di validità e le stesse modalità di convocazione, mentre per quanto riguarda la verbalizzazione, essa verrà svolta automaticamente dai sistemi tramite i quali l’assemblea verrà tenuta.
Data la natura della assemblea telematica e la diversa fruibilità della stessa, essa potrà essere usata solo se sarà presente sul sito stesso dell’associazione una guida, o link ad essa, per illustrare l’uso dell’assemblea telematica, in modo da rendere l’assemblea stessa accessibile a tutti.
Titolo V Consiglio
Art. 18 – Composizione del consiglio
Il consiglio è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici) consiglieri (ma sempre in numero dispari) eletti tra i soci in assemblea. I consiglieri svolgono la loro attività a titolo gratuito, fatto salvo un rimborso per eventuali spese documentate che dovessero affrontare nell’espletamento del loro mandato.
Art. 19 – Durata in carica
I consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
Art. 20 – Sostituzione dei consiglieri
Se nel corso del mandato vengono a mancare per motivi disciplinari o di incompatibilità di carica uno o più consiglieri, subentrano coloro che nelle ultime elezioni avevano ottenuto i maggiori voti, qualora non vi fossero altri candidati si procede ad una nuova elezione. In caso di dimissioni da parte di un consigliere esso può candidare un socio, che con l’approvazione della maggioranza dei membri del consiglio, lo succederà nella carica fino al termine del mandato.
Art. 21 – Poteri del consiglio
Il consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’associazione, tra cui:
- nomina del presidente dell’associazione e del vice presidente, fra i membri del consiglio stesso
- ammissione o esclusione temporanea dei soci, che verrà proposta in assemblea dei soci
- autorizzazione a manifestazioni su iniziativa dei soci dell’associazione
- approvazione e modifica dei regolamenti interni
- stipulazione di convenzioni e accordi di collaborazione con società o enti terzi
Il consiglio può conferire ai singoli consiglieri poteri per il compimento di determinati atti o categorie di atti.
Art. 22 – Convocazione del consiglio
Il consiglio è convocato dal presidente con comunicazione tramite e-mail a ciascun consigliere almeno cinque giorni prima della data fissata per l’assemblea.
Art. 23 – Verbalizzazione
Il consiglio all’inizio di ogni sessione elegge un segretario tra i consiglieri presenti. Il segretario provvede a redigere il verbale delle deliberazioni del consiglio. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell’associazione e dal segretario di turno.
Titolo VI Presidente
Art. 24 – Nomina del presidente
Il presidente è nominato dal consiglio in base all’art. 21 del presente statuto, secondo le modalità stabilite dai regolamenti approvati dal consiglio. Esso deve essere un membro del consiglio, rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
Art. 25 – Poteri del presidente
Al presidente spetta la rappresentanza legale dell’associazione di fronte a terzi e in giudizio, nonché in manifestazioni ufficiali. Egli ha l’uso della firma sociale libera, sovraintende il normale andamento dell’associazione e presiede l’assemblea dei soci e il consiglio, con voto deliberativo, stabilendone l’ordine del giorno e dirigendone i lavori. In caso di parità di voto in uno di questi organi il voto del presidente è da considerarsi doppio. Il Presidente assume nell’interesse dell’Associazione qualsiasi provvedimento egli reputi opportuno ove ricorrano motivi di urgenza, riferendone al Consiglio Direttivo e all’Assemblea in occasione della prima riunione. In caso di assenza, il presidente è sostituito dal vice-presidente eletto tra i membri del consiglio. Il presidente svolge la sua attività a titolo gratuito, fatto salvo un rimborso per eventuali spese documentate che dovesse affrontare nell’espletamento del proprio mandato.
Art. 26 – Perdita delle cariche
Le cariche di presidente e vice-presidente scadono con quelle del consiglio dal quale sono stati eletti. Possono essere rimossi su decisione di tre quinti del Consiglio o con delibera a maggioranza dei due terzi dell’assemblea dei soci. In tal caso rimarranno in carica ad interim fino alla nomina successiva.
Titolo VII Tesoreria
Art. 27 – Nomina della tesoreria
Il tesoriere verrà eletto tra i soci previa candidatura.
Art. 28 – Durata in carica e rimozione
Il tesoriere dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Può essere dimesso su decisione del presidente, su votazione del consiglio con maggioranza semplice o con delibera a maggioranza semplice dell’assemblea dei soci. In tal caso rimarrà in carica ad interim fino alla nomina del nuovo tesoriere.
Art. 29 – Poteri del tesoriere
Il tesoriere è responsabile dell’uso dei fondi messi a disposizione per le attività dell’associazione, cura l’uso delle risorse e dei fondi dell’associazione, in attuazione delle deliberazioni dell’assemblea e del consiglio. Ha l’obbligo di redigere annualmente il bilancio consuntivo e quello previsionale dell’associazione e di presentarlo all’assemblea dei soci. Inoltre è tenuto a riscuotere la quota annua da parte di ogni socio. Il tesoriere svolge la sua attività a titolo gratuito, fatto salvo un rimborso per eventuali spese documentate che dovesse affrontare nell’espletamento del proprio mandato.
Titolo VIII Quota sociale e tesseramento
Art. 30 – Tesseramento
Successivamente all’approvazione ed al versamento della quota sociale, al socio verrà rilasciata una tessera personale di appartenenza all’associazione. La tessera socio non è cedibile.
Art. 31 – Quota sociale
La quota sociale deve essere versata annualmente. Le modalità, le tempistiche e la gestione pratica delle tessere verrà descritta nel regolamento interno, così come l’ammontare della quota stessa.
Art. 32 – Funzione della tessera
La tessera darà diritto di priorità (in caso di luoghi e attività a numero limitato, ecc) alla partecipazione agli eventi, essa andrà esibita ad ogni attività dell’associazione. La tessera non è cedibile. Eventuali altri benefici derivati dalla tessera, potranno essere decisi se questo sarà indirizzato al miglioramento della fruibilità delle attività dell’Associazione o per migliorarne la promozione, e saranno descritti all’interno del regolamento interno.
Titolo IX Disposizioni finali
Art. 33 – Rimando
Per quanto non contenuto nel presente statuto si rimanda alle delibere del consiglio ed infine al Codice Civile.
Modena, 2014-11-25